- APPUNTI
- SCIENZE POLITICHE
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Istituzioni di Diritto Privato:
Gli appunti (a.a. 2016/2017) trattano i concetti basilari e le principali istituzioni di diritto privato.
Alcuni argomenti trattati:
• Fonti del Diritto Privato
• Fonti del Diritto Comunitario
• La legge e l'interpretazione della legge
• Autori dell’interpretazione
• Civil Law e Common Law
• Situazioni giuridiche soggettive attive e passive (categoria di genere)
• Capacità Legale: capacità giuridica, capacità di agire, incapacità legale assoluta e relativa
• Ipotesi di incapacità legale
• Incapacità di intendere e volere
• Interdizione
• Differenza tra Tutore e Curatore
• Riabilitazione
• Inabilitazione
• Buona fede e mala fede
• Autonomia patrimoniale perfetta
• Conflitto di interessi
• Rappresentanza
• Principio di conservazione del contratto
• Oggetto del rapporto giuridico
• Universalità di mobili
• Vendita di cosa futura
• Comodato
• Limiti della proprietà
• Possesso e proprietà
• Azioni a tutela del possesso
• Usucapione
• Prescrizione
• Obbligazione
• Favor Debitoris
• Anatocismo
• Novazione
• Scissione del credito
• Surrogazione [...]
Dettagli appunto:
- Autore: Federica Palmigiano
- Università: Università degli Studi di Palermo
- Facoltà: Scienze Politiche
- Corso: Scienze Politiche
- Esame: Istituzioni di Diritto Privato
- Docente: Santoro
Questa è solo un’anteprima: 33 pagine mostrate su 169 totali. Registrati e scarica gratis il documento.
Istituzioni di Diritto Privato Appunti di Federica Palmigiano Università: Università degli Studi di Palermo Facoltà: Scienze Politiche Corso di Laurea in Scienze Politiche Esame di Istituzioni di Diritto Privato Docente: Prof. Santoro Anno Accademico 2016/2017ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO INTRODUZIONE Dal punto di vista metodologico, il diri o privato è molto distante dal diri o pubblico (materia discorsiva); il diri o privato è molto più vicino alla matemaca che non alla le eratura italiana, quindi per quanto riguarda la metodologia, essa è un'analisi logica. Nel diri o privato si procede secondo un ve ore che parte da una definizione, poi segue una linea orizzontale senza mai tornare indietro. Bisogna ado are un metodo di studio per cui di fronte a ogni istuto si deve parre dalla definizione, ossia inserire tu gli elemen che compongono la fa specie senza trascurarne alcuno e senza ripeterne nessuno; bisogna quindi estrapolare sintecamente un conce o che contenga tu ques elemen per poi approfondirli. Dopo la de finizione dell’istuto si dovrà tra are il suo contenuto e la sua disciplina, per poi passare a fare collegamen con degli is tu similari. Il diri o privato vuole una sua terminologia giuridica Il diri o privato tra a la vita di ogni giorno, la vita che ciascuno di noi svolge spulando dei contra. Altra cara erisca è il rigore metodologico molto forte. Il diri o privato è la regolamentazione dei rappor tra sogge priva . La società esiste come entà a prescindere dalla persona, dai sogge che la compongono. Vi sono poi i diri fondamentali che hanno una valenza più importante, come diri o della personalità, patrimoniale, reale per poi passare alle obbligazioni e al contra o, fino alla responsabilità civile. Il diri o privato è dinamico, non staco; nel diri o non vi è certezza: il principio della certezza del diri o è una creazione dorinale che non ha nessun fondamento. Certo c'è la norma giuridica vincolante, ma in base a come viene applicata secondo un processo di interpretazione, essa dipende dalla sensibilità di colui che applica la legge, e costui è il giudice in un'aula di tribunale, ma siamo anche noi, studiosi del diri o, ad interpretarla. Fare diri o non significa prendere una norma e ripeterla in modo pedissequo, che vale per sempre e per tu allo stesso modo: vale in un dato momento storico perché cambiano le condizioni sociali, cambiano le convinzioni sociali e quindi una norma scri a molto tempo fa aveva un senso a quell'epoca e oggi non va più. La norma è sempre la stessa ma nella sua applicazione concreta non lo è, quindi la norma non è la stessa. La norma, infa, non vale secondo una scri urazione le erale ma vale a seconda della sensibilità del luogo e del tempo in cui viene applicata. Il diri o è, per questo, un processo dinamico: dal lano "directum" significa trovare una via dri a in mezzo a possibili linee e struure. Con il diri o quindi troviamo la regola giusta, diri a in mezzo a tante vie che invece porterebbero a soluzioni inique. LE FONTI Quando parliamo delle fon del diri o privato ci riferiamo agli a o ai fa da cui ha origine la norma giuridica. Il termine fonte evoca la sorgente, e nel caso del diri o è un a o o un fa o da cui poi si origina la norma giuridica. Quando parliamo delle fon dobbiamo introdurre il principio della gerarchia delle fon: le fon del diri o non stanno tu e sullo stesso piano, non hanno tu e la stessa forza cogente. Ce ne sono alcune che hanno una forza maggiore rispe o ad altre e vuol dire che alcune sono capaci di derogare rispe o alle altre. Pertanto, le norme si ordinano gerarchicamente, dalla fonte di rilievo maggiore alla fonte di rilievo minore. Il codice civile, nostro strumento di lavoro fondamentale, elenca le fon del diri o secondo una logica privas ca. L’art 1 delle Preleggi del Codice Civile, infa , tralascia di considerare l’ordinamento sovranazionale, ma si occupa immediatamente delle norme che dirigono il rapporto privas co all'interno dell’ordinamento dello Stato. ARTICOLO UNO Art. 1: sono fon del diri o le leggi e i regolamen (le norme corpora ve: elemento espunto in seguito alla caduta del regime fascista), e gli usi. Tu avia, sappiamo che l'Italia è uno Stato membro, un ordinamento sovranazionale europeo e quindi noi abbiamo un'incidenza di fon di derivazione comunitaria che diventano anche materie nei rappor p r i v a s ci. Dunque si ha l'ordinamento sovranazionale con le fon d e l d i r i o comunitario (regolamen e dire ve) e poi si ha l'ordinamento nazionale. Rapporto tra le fon dell'ordinamento sovranazionale e nazionale: esse non sono gerarchicamente sovraordinate ma, dal punto di vista territoriale, hanno un'incidenza diversa perché vengono calate da un ordinamento altro rispe o al Parlamento italiano. Tra le fon dell'ordinamento nazionale, l'art 1 cita la legge, ma sappiamo che dietro la locuzione "legge" ci stanno fon diverse e con una diversa valenza, come la legge cos tuzionale, la legge ordinaria e gli a aven forza di legge (decreto legge e decreto legisla vo). Nel diri o privato si guarda la legge, come si interpreta una forma di legge araverso il codice civile, strumento principe. Il Codice Civile è una legge (non sono tante leggi ma è una grossa legge), che ha la valenza di aver codificato il sistema del diri o privato. Successivamente ci sono delle leggi ad hoc, sussidi o le materie che invece sono leggi speciali. Dopo la legge si hanno i regolamen, e successivamente si hanno gli usi o le consuetudini: è la stessa cosa ma si tra a di un modo diverso di indicare la stessa fonte. Parlare di uso è un po' riduvo, anche perché la consuetudine ha perso la sua originaria valenza come fon primarie, tant'è che è una fonte so o-ordinaria (all'ulmo gradino della gerarchia delle fon ) e quindi è stata anche declassata nella terminologia con il nome di uso. Le fon sovranazionali FONTI UE Le fon del diri o comunitario, tolto il tra ato (un testo fondamentale che de a i rappor tra ordinamen) sono le dire ve e i regolamen . Esse hanno una diversa e fficacia: si fa più uso delle direve nel diri o europeo. Il regolamento è quella norma legislava che ha un’e fficacia dire a "vercale": il regolamento ha efficacia immediata nei confron d e i c i adini degli Sta membri dell'Ue. Se ad esempio il Parlamento europeo emana un regolamento, esso è immediatamente vincolante nei confron di tu i ci adini degli sta membri, al pari di una legge del singolo Stato membro. Le direve, invece, hanno un’e fficacia "orizzontale" e immediata: esse non vincolano, una volta emanate, i singoli ci adini degli Sta membri ma sono vincolan per gli Sta a ffinché gli Sta appunto le recepiscano. Una volta recepite araverso una propria norma di legge, esse diventano vincolan per i ci adini degli Sta membri. Per questo e fficacia orizzontale, perché tocca gli Sta ma fin quando una direva non viene recepita all'interno dello Stato membro, essa non ha efficacia, quindi non è applicabile e non è diri o vivente all'interno dello Stato membro. Questa è la regola, tu avia essa sopporta le eccezioni. Ad un certo punto, infa, sono na dei casi che riguardavano la normava in materia del lavoro nourno femminile: in Francia c’era una norma va che vietava il lavoro nourno femminile; era una norma che nasceva da un'epoca storica dove si voleva tutelare il lavoro svolto da fasce più deboli della popolazione e quindi era una norma che nasceva da un'istanza proteva nei confron della lavoratrice al fine che il datore di lavoro non desnasse a un lavoro nourno la donna o comunque un lavoro che escludesse la donna dal nucleo familiare in cui normalmente la donna è collocata. In una evoluzione/affermazione dei costumi, della piena parità dei diri nel lavoro tra uomo e donna, ad un certo punto questa norma ha cessato di esplicare una efficacia di tutela e di favore nei confron della lavoratrice ed è diventata una norma "discriminatrice" perché se la donna invece ha interessa a lavorare di no e, si trovava una legge che glielo impediva. Interviene allora il Parlamento europeo con una direva che vieta il divieto del lavoro nourno per le donne: nell'affermazione della piena equiparazione dei diri sul piano del lavoro tra uomo e donna deve cadere pure il divieto di desnazione delle donne al lavoro nourno. Tu avia questa direva non viene ancora a uata dal parlamento francese: la donna si trova a lavorare di no e e chiede di avere pagato lo straordinario ma il datore di lavoro non lo paga. Lei fa causa, vige il divieto di adibizione al lavoro nourno di una donna. Cosa decide il giudice? Deve dare ragione alla donna o al datore di lavoro secondo il diri o vigente all'epoca francese? Il giudice si trova a dover decidere contro l'interesse della donna, perché la sua è una prestazione "contra legem", che non può vincolare, quindi una prestazione che non dà diri alla donna nei confron del datore di lavoro. C'è però la direva che era stata emanata dal parlamento, ed esso va a favore della donna, la quale ha dunque diri o alla contro-prestazione. Secondo la definizione formale, la direva non è applicabile nei rappor tra sogge perché non è stata auata in quanto lo Stato è inadempiente: la direva infa è vincolante ma nei confron degli Sta e se lo Stato membro è in ritardo nell'a uazione della dire va, allora bisogna tenerne conto. Si è avuto quindi l'orientamento, poi confermato da altre sentenze, secondo cui se la direva ha un contenuto preciso che non necessita di una esplicitazione da parte del legislatore di uno Stato membro, in quanto precisa e concordante, e si ha una pretesa nei confron della pubblica amministrazione, allora il giudice nazionale dello Stato membro può applicare la direva ancorché essa non sia ancora stata trado a in una norma di legge nazionale. Ciò tu avia vale nei confron di quelle dire ve precise che non necessitano di una esplicitazione da parte del legislatore nazionale e in una causa contro la pubblica amministrazione, in quanto si parte proprio dal presupposto che se si ha una pretesa nei confron dello Stato e questa pretesa sarebbe riconosciuta ove la direva fosse stata già approvata, se lo Stato non l'ha ancora a uata perché inadempiente, si approfi erebbe della situazione e ci sarebbe una iniquità, cioè la sentenza non sarebbe più equa e che guarda la giuszia del caso concreto, ma si tradurrebbe in una sentenza iniqua perché darebbe un vantaggio ingiusficato che diventerebbe un abuso: lo Stato non sarebbe condannato ma in virtù del fa o che è stato inadempiente. Bisogna invece punire il fa o che lo Stato sia stato inadempiente e quindi si bypassa il fa o che la direva non sia stata applicata e la si considera dire amente diri o vigente. La direva deve essere nei confron di una pubblica amministrazione, mentre nei confron dei sogge priva no perché, al contrario, si creerebbe una sperequazione al contrario: c'è infa un principio che afferma "ignorana legis non excusat" - l'ignoranza di legge non scusa, tu avia chi conosce la legge non può essere punito rispe o a una faspecie che invece è conforme a legge. Se la donna ha lavorato e il datore di lavoro sapeva che non poteva farlo, egli non è tenuto a pagare la sua prestazione perché egli ha seguito la legge. Bisogna però provare che il datore non avesse lui stesso imposto obbligatoriamente l'esplicazione di quella avità. Se invece lo Stato o la pubblica amministrazione si approfi assero e non adempiono all'obbligo di auazione, allora è su questa rao che si gius fica perché si fa eccezione alla regola. LA LEGGE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Consuetudine: essa è un fa o, un comportamento generale e costante reiterato da una collevità di consocia, che viene posta in essere nella convinzione della sua obbligatorietà. Le cara erische della consuetudine, dal punto di vista oggevo, la reiterazione di un comportamento in modo costante e generale: ciò significa che è tu a la collevità dei consocia in un dato momento storico e in un dato luogo, che si uniforma a questo comportamento. Ma questo comportamento viene posto in essere perché ritenuto obbligatorio, vincolante ma non perché c'è una norma di legge che lo dichiara tale, perché altrimen la consuetudine non sarebbe fonte del diri o (e sarebbe la legge la fonte della norma giuridica). La consuetudine è di per sé una fonte del dirio; la si riene vincolante perché non si può che seguirla e si riene che, laddove non si seguisse questo comportamento, ne deriverebbe una reazione sociale (essere porta in giudizio di fronte a un giudice che condannerebbe per inadempimento di questo comportamento). La valenza oggeva della consuetudine è il comportamento reiterato e costante, mentre l'elemento soggevo si chiama "opinio iuris atque necessitasis" - l'opinione che questo comportamento è di diri o e necessitato, cioè giuridicamente vincolante. La consuetudine è una norma so o ordinata, nella gerarchia delle fon sta all'ulmo gradino e ciò significa che la consuetudine non può avere un contenuto difforme da una norma sovraordinata: la consuetudine non può violare né un regolamento né una legge. La consuetudine quindi non può essere "contra legem", altrimen essa sarebbe invalida, consuetudine che non esplica i suoi e ffe per il principio della gerarchia delle fon. Una legge invece può intervenire rispe o a una consuetudine esistente, modificandola perché la legge è una fonte sovra ordinata quindi può derogare ad una fonte so o ordinata. Dunque la consuetudine valida è la consuetudine conforme alla legge - "consuetudo secundum legem" cioè quella consuetudine che ha un contenuto conforme a una norma di legge, oppure la consuetudine al di fuori dalla legge "consuetudo praeter legem" cioè la consuetudine che disciplina materie che non sono ogge o di regolamentazione da parte del legislatore (al di fuori dalla legge, in materie non regolate dalla fonte legislava). "Leggere" la legge significa interpretarla, dare un significato alla norma. AUTORI DELL’INTERPRETAZIONE Gli autori della interpretazione della legge sono tre: l'interpretazione il più delle volte viene fa a dai giudici e questa è l'interpretazione che ha un impa o sociale più immediato perché c'è una causa, con una parte che cita in giudizio un'altra e il giudice deve quindi applicare la legge. Il giudice non può creare la legge ed il fa o che negli ulmi anni si assista a una giurisprudenza "creava" (es: casi sulla stepchild adopon in assenza di norme di legge) non signi fica che sia consona alla legge anzi si va contro i principi dell'ordinamento democraco, si va contro il principio della separazione dei poteri o principio di Montesquieu (formato da tre poteri che devono essere separa e non possono essere interdipenden , legisla vo, esecu vo e giurisdizionale: il potere legislavo crea la legge, quello esecuvo organizza la macchina dello Stato, il potere giurisdizionale applica la legge). Dunque la giurisprudenza non creare il diri o. Dall'altro lato, il giudice non può neanche delegare il giudizio: il giudice non può dire di non saper interpretare una legge quindi non eme e sentenza; il giudice deve prendere la norma di legge e la deve applicare, cioè deve assegnare alla legge un significato. Inoltre, ad interpretare la legge è lo studioso del diri o, l'accademia, noi studen a raverso la ricerca scienfica: tra i materiali ogge o di studio troviamo le norme di legge che devono essere interpretate. Lo studioso ha una valenza di minore impa o sociale, mentre i giudici ne hanno una maggiore. Infine, in alcuni casi e raramente, quando c'è la necessità, è lo stesso legislatore ad interpretare la legge che ha valenza diversa: quando c'è molto dubbio su quello che può essere il significato da aribuire a una norma di legge, è il legislatore che con una sua legge interpreta una legge altra. È quindi il legislatore che interviene nel dire come deve essere interpretata una norma di legge. Questa si chiama interpretazione autenca e ha una e fficacia diversa perché è vincolante quindi il giudice o il docente universitario, che si troveranno a dover applicare quella norma, discostarsi da quella interpretazione. Tu avia essa è rara. Le altre forme di interpretazione non sono vincolan: quando il giudice applica la legge in un caso, anche se egli fa parte ad esempio delle sezioni unite della Cassazione (sezioni unite: presiden delle singole sezioni che si me ono loro a decidere quello che deve essere la soluzione di un caso, Cassazione: massimo organo di importanza, giurisdizione di legimità), nonostante questo, se poi viene un pretore di un comune qualsiasi egli può benissimo discostarsi dal giudicato della Cassazione perché la sentenza del giudice non è fonte del diri o, né è vincolate ma ha un'efficacia limitata al caso in cui viene emanato. CIVIL LAW E COMMON LAW C'è una differenza fondamentale tra civil law e common law: i nostri ordinamen di Civil law, sono ordinamen basa sulla codificazione (ordinamento italiano, spagnolo, tedesco, francese), ordinamen che nascono dall'a ffermazione dello stato moderno con la codificazione, strumento principe del re e hanno la cara erisca principale che riguarda il fa o che la sentenza del giudice non costuisce fonte del diri o, non ha efficacia vincolante e vale solo per il caso per il quale è stata pronunciata e tra le par per cui è stata pronunciata; se c'è poi un caso analogo con due par, il giudice può anche decidere in modo opposto. È chiaro che una sentenza deve essere movata e non può esservi una movazione a caso, ci vuole invece un percorso logico- argomentavo che supporta la decisione. Nei sistemi di Common law, cioè sistemi che derivano da ordinamen inglesi e nordamericani, quelli che non hanno avuto l'affermazione dello stato moderno e della codificazione (la quale ha segnato una cesura nella storia dal diri o medievale al diri o moderno/contemporaneo e c'è stata una connuità storica tant'è che con gli ordinamen la consuetudine manifesta ancora la sua forza) in quegli ordinamen invece si è a ffermata l'idea del precedente vincolante - "judicial banking precedent" anche se non è che ogni sentenza di qualsiasi giudice inglese sia vincolante, ma lo è la sentenza dei giudici superiori della house of Lords, e non tu a la sentenza ma la "rao decidendi" cioè il succo concentrato nella massima, il principio di tu o. Ciò che diventa norma vincolante è il principio di diri o che il giudice ha ritento di dover esprimere per decidere quel caso. In quegli ordinamen quindi, il giudice che viene dopo e si trova a dover decidere su un caso pressoché analogo, che è stato già deciso da un giudice di una corte superiore con l'estrapolazione di questo principio, non può decidere quello che vuole perché lì il precedente vincolante ha la stessa forza cogente che da noi ha la legge. Tu avia, siccome il diri o è fa o da uomini e ciascuno vuole rivendicare la propria libertà professionale, paradossalmente c'è molta più libertà negli ordinamen di common law che nel nostro: nell'ordinamento anglosassone il giudice di una corte inferiore che è vincolato dal precedente vincolante, con una tecnica chiamata "disnguishing" opera delle dis nzioni del caso pari da giusficare poi una soluzione. A volte questa tecnica viene anche ulizzata in un modo che rappresenterebbe un abuso. Nel caso del common law, il giudice in un caso decide applicando la sua determinazione; nel caso del civil law invece, dove il giudice non è assolutamente vincolato, si tende pedissequamente a seguire l'orientamento della giurisprudenza, soprau o se essa è espressa dal giudice in legimità. Spesso infa succede che gli avvoca si limi no a copiare, nell'a o introduvo o nella difesa, quella che è la giurisprudenza sul determinato punto. Per questo movo, il nostro ordinamento, dove non c'è vincolo della sentenza perché essa non è fonte del diri o, tende a conformarsi al precedente. Invece nell'ordinamento di common law dove c'è il vincolo perché è fonte del diri o, il giudice si ritrova la possibilità di risca are la propria autonomia. INTERPRETAZIONE Interpretare, come già de o, significa assegnare il significato esa o ad una norma di legge. Rapporto tra una faspecie astra a e un caso concreto: una norma di legge deve essere generale e astra a, quindi non deve tra are un caso ma deve valere, anche in una sua formulazione le erale, per poter disciplinare tu i casi che possono rientrare nel suo ambito di applicazione; essa non deve riguardare una persona parcolare ma la generalità dei consocia . Ciò significa che la norma di legge non può essere "ad personam" perché essa deve valere per tu i ci adini: la legge è uguale per tu, e per essere tale nella sua applicazione, prima di tu o lo deve essere nella sua formulazione. Ci sono però le eccezioni con le leggi "ad personam": essa non è una eccezione consenta, però ci sono le cosidde e norme speciali e norme eccezionali che invece sono consente. Le norme speciali sono norme di legge fa e per riguardare una specialità di casi (es: le guarengie del presidente della repubblica sono norme che valgono solo per lui, in quanto c'è un interesse superiore giusficato da esigenze di tutela e dello Stato che fa sì che lui abbia un tra amento differenziato migliore rispe o a quello di un comune ci adino). Ci sono poi le norme eccezionali, quelle che non riguardano solo una cerchia di sogge ma disciplinano una materia in modo difforme rispe o a quella disciplina che vale per tu gli altri (una cosa è l'esistenza di una norma che riguarda solo una persona e il comune ci adino non ha nessuna disciplina in tal senso, una cosa è dire che noi tu comuni ci adini siamo tenu a un certo comportamento mentre qualcun altro è tenuto a un comportamento diverso). Anche queste norme trovano una loro giusficazione in esigenze superiori, per esempio il principio per cui il mandato d'arresto nei confron di un comune ci adino non deve bypassare araverso un'autorizzazione di un organo rappresentavo, mentre se il mandato d'arresto riguarda un parlamentare allora occorre che ci sia l'autorizzazione della camera di appartenenza. Essa in teoria non è una norma creata per fare un tra amento di favore al parlamentare, ma dovrebbe essere fa a nell'interesse superiore che non venga interro a l'azione legislava proprio in virtù di quel principio della separazione dei poteri che non può sopportare nessuna soppressione né alcuna deroga. Se non ci fosse questo filtro, il potere legislavo che acce a il mandato d'arresto, noi potremmo avere un abuso del potere giurisdizionale fa o non per esigenze di garanzia della giuszia ma per incidere su quella che è l'azione legisla va. Nel confli o tra fon e norma ve, cioè quando ci sono più norme che tra ano una materia in modo difforme, bisogna guardare innanzitu o il principio della gerarchia dove prevale la norma posta al gradino superiore (la legge rispe o al regolamento, il regolamento rispe o alla consuetudine, la quale cede nei confron del regolamento e della legge; il regolamento cede nei confron della legge ma è sovraordinato rispe o alla consuetudine; la legge sta sopra tu o e può derogare sia un regolamento che una consuetudine). CRITERIO CRONOLOGICO C'è anche un criterio cronologico: a parità di valore, tra fon che si trovano sullo stesso gradino, vale il principio di cronologia. La fonte successiva cronologicamente prevale sulla fonte precedente. La legge quindi abroga la legge precedente. Questa abrogazione può essere espressa esplicitamente nella legge, tu avia essa può anche essere implicita cioè data dallo stesso fa o che la faspecie che è già regolata da una legge viene successivamente regolata da un'altra legge cronologicamente successiva e per questo stesso fa o della difformità di disciplina, noi abbiamo una prevalenza della legge successiva rispe o a quella precedente. La legge ha efficacia da quando entra in vigore, però questo vale come regola. C'è tu avia la solita eccezione nel diri o penale, che riguarda fa la cui violazione è ritenuta dall'ordinamento giuridico di così grave rilevanza da farne ogge o di illecito penale, quindi reato. Nell'illecito civile, se c'è la violazione di una situazione giuridica che rileva solo per l'ordinamento privas co, l'ordinamento dello stato non interviene ma interviene solo a dare il giudice che dovrà giudicare laddove la parte lesa chiede che si accer la violazione del suo diri o. Se invece quella situazione giuridica soggeva è ritenuta così rilevante, cioè la violazione secondo l'ordinamento giuridico destabilizza il sistema e i principi costuzionali, allora lo stato, a prescindere dal privato che agisce per far valere il ristoro dei propri danni, decide di agire contro il colpevole secondo un differente grado; per le violazioni più gravi che toccano i diri fondan , lo stato agisce anche se la persona dire amente lesa resta quieta, quindi si dice che l'azione d'ufficio, mentre se c'è ad esempio un omicidio, lo stato non aspe a che la parte lesa sporgi denuncia, ma agisce e diventa lui parte ava perché sta difendendo un diri o che riene violato nel suo interesse perché l'a entato alla vita è un a entato a un principio fondante nell'ordinamento giuridico. Ci sono altri rea in cui lo stato si ava ma aspe a che sia il privato a dare l'impulso e così lo stato fa sua l'azione, es: reato di lesioni colpose. Nel diri o penale, questo principio è sacrosanto perché c'è un principio di specialità, picità per cui nessuno può essere condannato per un fa o che al momento in cui è stato commesso non costuiva già reato, cioè non era già stato preso in considerazione dal legislatore per farne con una propria legge una faspecie di reato - "nullum crimen sine lege". Ancora, nessuno può essere condannato ad una pena per un reato che, riconosciuto come tale, non era però punito con quella pena al momento in cui il fa o è stato commesso - "nulla poena sine lege". Tu avia, nel diri o penale, c'è al contrario il principio del "favor rei": se quando si comme e il reato, esso era punito in un determinato modo e successivamente entra in vigore una legge che depenalizza il reato o lo riduce nella sua entà, anche se quando si comme e il reato la legge non era ancora in vigore, essa si applica nella faspecie. Questo non vale nei rappor priva s ci che sono invece regola solo dalla legge che entra in vigore quando il fa o è commesso ma vale nel diri o penale per un principio di garanzia dell'incolpato. Un terzo criterio è quello di specialità: vi sono le norme speciali, le quali tra ano una faspecie in un modo specifico. C'è un principio che dice "lex specialis derogat generali" - la norma speciale prevale sulla norma generale. Sempre tra fon del diri o sullo stesso gradino, senza che ci sia un problema di successione del tempo, se abbiamo due norme che entrano in vigore nello stesso momento, una speciale rispe o all'altra e con contenuto difforme, la norma speciale prevale sulla norma generale. CRITERI -interpretazione le erale -interpretazione teleologica -interpretazione sistemaca -interpretazione dichiarava -interpretazione correva (estensiva o restriva) Interpretazione le erale significa leggere secondo il significato le erale della parola. Es. legge 1321 cos'è il contra o: esso è l'accordo tra due o più par volto a cos tuire, regolare o es nguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. In questo caso, la norma le eralmente ha poco significato perché ad esempio alla parola accordo diamo il significato che essa ha nella lingua italiana. L'interpretazione le erale, da sola non basta all'estrapolazione del significato della norma, non ci si può quindi fermare all'interpretazione le erale. Si arriverà ad un risultato che non è quello di aver trovato il significato della norma, dato che bisogna anche indagare secondo l'interpretazione teleologica, ovvero indagare sul fine o scopo che il legislatore si proponeva di raggiungere, sulla sua intenzione, quella che poi diventa la cd. "rao legis" - perché/affinché (per qual fine) si è voluta disciplinare in un determinato modo la faspecie. Non ci si deve fermare sul significato le erale ma bisogna indagare l'intenzione del legislatore e questo lo dice anche l'art 12 delle Preleggi (disposizioni preliminari al codice civile): nell'applicare la legge non si può ad essa aribuire altro senso che quello fa o palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione le erale), e dalla intenzione del legislatore (interpretazione teleologica). Quindi si interpreta le eralmente ma ponendosi nella prospeva di capire la ra o legis, il perché e il fine che il legislatore ha inteso raggiungere. Il legislatore è inteso nel modo auale, nel mondo di oggi. Poi ci sono altri criteri: un arcolo o una norma di legge non è estrapolata da un contesto ma la si deve interpretare nel sistema in cui essa si pone. Ad esempio una norma che riguarda un'istanza nelle costruzioni non la posso interpretare se non nel sistema generale dei rappor di vicinato che ha tu a una sua logica e principi che servono proprio per poi applicare in un certo modo quella norma di legge. La interpretazione può essere pure dichiarava o corre va: si dice dichiara va quando in realtà si dà un significato più immediato; si dice correva quando invece si va a correggere la norma nel senso che o si sta restringendo la portata applicava della norma e quindi l'ambito di applicazione, oppure lo si sta estendendo. Ad esempio una norma di legge che riguarda il lavoratore subordinato: la norma si applica in modo restrivo se si ri ene che debba valere solo nei confron di operai e impiega e non nei confron dei dirigen ; la si applica estensivamente se si riene che questa norma possa valere pure per il lavoratore autonomo. Quindi è dichiarava se la norma si applica al lavoratore subordinato "sic et simpliciter"; diventa correva estensiva se la si applica anche al lavoratore autonomo; diventa correva restriva se non la si applica al dirigente perché si riene che debba valere solo noi confron del so oposto. L'interprete può fare tu o ciò perché va ad amplificare ad esempio una norma rispe o alle esigenze del caso concreto. ANALOGIA Nell'art 12 delle preleggi al secondo comma (capoverso), il legislatore si pone l’interrogavo: se manca la norma di legge cosa deve fare il giudice? Questa regola è in teoria de ata per l'interpretazione giudiziale ma poi si applica a tu e le forme di interpretazione, anche quella dorinale. Il problema è posto in par colare al giudice perché dato che egli non può delegare il giudizio e non può creare la norma, applica il secondo comma dell'art 12 delle preleggi: "se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato." Si ricorre cioè alla cd. analogia, al procedimento analogico: manca la norma di legge, il giudice deve decidere il caso, allora ricorre all'analogia. In questo modo, trova una norma di legge che regola un caso simile. Se si riene con l'analogia che i casi siano simili, si prende la norma del secondo caso e la si applica al primo. Se non c'è la norma che regge il caso simile: ci cerca allora la materia analoga. In ques casi si parla di "analògia legis" o analogia di legge perché comunque si prende una norma di legge, nel primo caso si tra a di un caso simile, nel secondo caso si parla di materia analoga ma c'è sempre la norma di legge. Se non c'è neanche una norma di legge che regoli una materia analoga, si ricorre alla "analògia iuris" cioè si va a cercare i principi generali dell’ordinamento giuridico, che possono essere o principi costuzionali oppure principi che non trovano collocazione nella carta fondamentale ma che troviamo ad esempio nel Codice civile, come il principio di buona fede. Conosciu ques principi, l'interprete applica il ricorso all'analogia. Tu avia non si può ricorrere sempre all'analogia perché l'art 14 delle preleggi dice: "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considera". Quindi c'è un divieto espresso, previsto dal legislatore di fare ricorso all'analogia in presenza di norme speciali o eccezionali. Possiamo fare ricorso all'analogia legis riguardo a una norma generale e astra a, una norma cioè ordinaria (la maggior parte), mentre riguardo alle norme speciali non si può far ricorso all'analogia. Però, si può far ricorso all'interpretazione correva, estensiva e qua sta la difficoltà dell'interprete il quale vuole applicare una norma, che è speciale: non può fare applicazione analogica ma può fare una interpretazione estensiva. Dato che l'art 14 fa divieto di applicazione alle norme speciali ed eccezionali solo dell'analogia, il criterio dell'interpretazione correva estensiva o può fare. Delle volte però è molto sole la linea di demarcazione tra analogia ed interpretazione estensiva. La differenza dove sta? Con l'interpretazione estensiva correva si estende il significato ma si rimane sempre dentro la cerchia dei possibili significa che il legislatore ha inteso comprendere, quindi si è dentro l'intenzione del legislatore. Mentre, quando si è con l'analogia, si è oltre la legge, nel senso che si applica la legge di un caso simile o di una materia analoga e non si sta prendendo la legge che regola quel determinato caso, per questo si è oltre l'intenzione del legislatore. Oltre questa intenzione ci si deve andare, altrimen non si avrebbe il giudizio, ma solo rispe o alla norma generale e astra a. Se la norma è speciale ed eccezionale, non lo si può fare: si può andare oltre i significa le erali ma dentro l'intenzione del legislatore anche con la norma speciale ed eccezionale. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE E PASSIVE (categoria di genere) Il diri o privato è un bilanciamento di interessi tra sogge priva . Nel linguaggio comune usiamo sempre l'espressione "diri e doveri", ma in realtà questo non vale per l'esperto del diri o privato, per cui il diri o condensa una delle possibili situazioni giuridiche soggeve. Dunque, la categoria di genere sono le situazioni giuridiche soggeve, cioè quelle situazioni che rilevano da un punto di vista giuridico e che a engono al sogge o. Sogge o è colui che opera, che agisce nel mondo del diri o. Le situazioni giuridiche sogge ve si dis nguono in situazioni a ve e passive: a ve se aribuiscono una posizione di potere; passive se si contrappongono a una situazione di potere. Il lato avo è il lato di chi agisce manifestando un potere, il lato passivo è di chi subisce l'esercizio di un potere altrui. Questo è un conce o di relazione (pico del diri o privato) tra oppos interessi, dato che abbiamo due sogge pos sullo stesso piano, due sogge priva , al contrario del diri o pubblico dove c'è un sogge o che è superiore (Stato) e noi ci adini siamo in una posizione di inferiorità, in un bilanciamento autorità-individuo. Nel diri o privato si hanno due sogge su uno stesso piano in una bilancia e bisogna realizzare sempre appunto il bilanciamento. Si introduce così il conce o di rapporto giuridico, ovvero la relazione tra due sogge tolari di situazioni giuridiche sogge ve ave e passive. SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO Il termine per idenficare i sogge del rapporto giuridico è "parte" e si ha il lato a vo e passivo. Il terzo è colui che non è parte del rapporto giuridico. Le par del rapporto giuridico sono i tolari delle situazioni giuridiche sogge ve. Bisogna però non confondere la parte con il singolo individuo: un rapporto giuridico può sussistere tra due individui, quindi la parte può corrispondere a un individuo, tuavia la parte può essere anche plurisoggeva, cioè formata da più sogge . La parte è il centro di imputazione di un interesse e può non corrispondere a un singolo sogge o. SITUAZIONI ATTIVE Il diri o è soltanto una delle situazioni giuridiche soggeve. Esso si chiama diri o soggevo è la situazione giuridica soggeva più importante ed è il potere, riconosciuto a un sogge o, di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse. Dire che ho un diri o significa che io ho il potere di agire per il soddisfacimento di un mio interesse. Questo potere si accompagna alla libertà, nel senso che posso decidere se agire e soddisfare il mio interesse oppure non agire perché non mi interessa esercitare quel diri o. Le cara erische del diri o soggevo sono: il potere e la libertà, massima espressione di un lato avo di un rapporto obbligatorio, perché si ha appunto il potere di soddisfare un interesse ma si è anche liberi di decidere se farlo o meno. MACROCATEGORIE I diri sogge vi si dis nguono in due macro categorie: diri assolu e diri rela vi. Diri o assoluto: esso è il diri o che si può far valere "erga omnes" cioè nei confron di tu. Il diri o soggevo assoluto infa è il diri o che si può far valere nei confron di tu a la collevità dei consocia. Chi ha un diri o assoluto lo può fare valere nei confron di tu. Diri o relavo: al contrario, esso è la situazione giuridica sogge va che si può far valere solo nei confron di un sogge o determinato oppure di una determinata cerchia di consocia. In tal caso, il diri o assoluto è più forte perché di fronte si ha tu a la collevità dei consocia e lo si può esercitare nei confron di tu; mentre il diri o relavo è tale perché riguarda soltanto un dato sogge o che si trova nel lato passivo del rapporto giuridico. SOTTODISTINZIONE DIRITTI ASSOLUTI I diri assolu, a loro volta, si dis nguono in: diri patrimoniali (reali) e diri personali (della personalità, che si contrappongono ai patrimoniali nella terminologia). Il diri o personale è un diri o che aene alla persona, mentre il diri o patrimoniale aene al patrimonio, ovvero al complesso dei beni che appartengono a una persona. Esempio di diri o della personalità: diri o al nome, diri o alla privacy, diri o all'integrità fisica, diri o all'immagine e riservatezza sono tu diri riguardan la persona. Esempio di diri o assoluto che aene al patrimonio: sono i diri reali (da res cioè cosa) e cioè diri su cose come diri o reale assoluto di proprietà, diri reali minori perché diri su cosa altrui. I diri rela vi si dis nguono in: diri o di credito e diri o potestavo. Il diri o di credito è un diri o soggevo relavo che assegna al suo tolare il potere di pretendere (dal sogge o parcolare che è il debitore) l’adempimento di una prestazione nei confron del sogge o che è tolare del corrispondente obbligo (lato passivo del rapporto giuridico. Esso è un diri o relavo perché il debitore lo può fare valere soltanto nei confron del suo debitore e non nei confron di terzi. Il diri o potestavo è sempre un diri o soggevo rela vo, ma è quella situazione giuridica soggeva dal cui esercizio (da parte del suo tolare) dipende la modificazione della sfera giuridica altrui. Il diri o potestavo quindi è una situazione giuridica sogge va in virtù della quale, a seguito dell’esercizio che ne fa il suo tolare si determina una modi ficazione della sfera giuridica di un altro sogge o. Esempio: regola codicisca del diri o potestavo perché si manifesta la volontà di soddisfare un proprio interesse, ma da questo esercizio di determina una modificazione della sfera giuridica di un altro. Fino ad ora quindi abbiamo analizzato il diri o soggevo in tu e le sue diverse specificazioni (diri rela vi, diri assolu patrimoniali, personali). I diri assolu (personalità e proprietà) hanno una cara erisca: sono diri imprescri bili cioè non sono sogge a prescrizione. La prescrizione è l'is tuto in virtù del quale un sogge o perde il diri o per il mancato uso che ne faccia dovuto ad inerzia. Se non si esercita un diri o per un dato periodo di tempo, termine prescrizionale previsto dal legislatore, si perde quel diri o. La prescrizione piu osto che intervenire sul diri o, interviene sull'azione perché se si ha il diri o in astra o ma non si ha lo strumento giuridico, che è l'azione e quindi la possibilità di andare da un giudice per far valere il diri o, è come non avere diri o. Infa, nel diri o romano non si parlava di diri sogge vi ma di azioni. Dunque, non avere azione in giudizio signi fica non avere diri o. Si sposta il punto di osservazione dal momento praco del giudizio al momento dogma co del diri o in quanto tale, ma in realtà la prescrizione opera sempre sull'azione. Insomma, il diri o di proprietà, diri o della personalità sono diri imprescri bili cioè non si perdono per non uso di inerzia. Altre cara erische dei diri assolu della personalità: sono diri irrinunciabili (come il nome, a cui non si può rinunciare e si acquisisce alla nascita mentre si perde alla morte), sono diri intrasmissibili: tu i diri patrimoniali sono trasmissibili cioè possono essere ogge o di vicende traslave, e quindi si possono trasferire a un sogge o o con un a o chiamato "inter vivos" - tra vivi, un negozio che esplichi i suoi effe tra vivi oppure con un negozio chiamato "mor s causa" cioè un a o giuridico che è desnato a produrre i suoi e ffe dal momento della morte del suo autore, come ad esempio la successione quando dipende da un a o giuridico volivo, la successione testamentaria o testamento, quel negozio mors causa i cui e ffe si produrranno a causa e dal momento della morte del testatore (mentre prima non produce effe), o ancora con la successione legima per cui non c'è testamento oppure esso non dispone per tu o il complesso dei beni ereditari. In questo ulmo caso interviene la legge che decide come e a chi i beni si trasferiranno. Ovviamente il nome non si trasferisce e i diri della personalità cessano con la morte; sono intrasmissibili anche per vicende inter vivos. DIRITTO DELLA PERSONALITÀ - DIRITTO ALL’IMMAGINE: l'immagine è la raffigurazione/ riproduzione delle sembianze di una persona. Il ci adino privato ha diri o al che la propria immagine non venga usata da terzi, non venga divulgata a meno che non ci siano delle esigenze superiori che giusficano la pubblicazione dell'immagine. Si può vietare che la propria immagine venga pubblicata in un luogo, ma nel caso del presidente della Repubblica non si può vietare perché c'è una superiore istanza e, dato che lui rappresenta la nazione, c'è l'istanza di rendere pubblica l'immagine di chi riveste una carica istuzionale. Nel caso di un personaggio pubblico, vi è il bilanciamento degli oppos i n t e r e s s i : l ' i n t e r e s s e opposto in questo caso è l'interesse della collevità di essere informata delle vicende del personaggio pubblico, ma le vicende che possono riguardare la compressione del suo diri o all'immagine sono vicende legate ovviamente alla praca del suo lavoro. Se invece il personaggio venisse ritra o in una situazione di inmità o privacy, questa ingerenza nella violazione della sua immagine e della sua privacy non si giusfica. Il diri o all'immagine non è un diri o commerciabile, trasmissibile: non lo si può fare ogge o di mercato, eppure esiste grazie a un contra o che ha ad ogge o la cessione del diri o di sfru amento dell'immagine dietro un corrispevo: questo è il contra o di merchandising, contra o molto importante alla base ad esempio del mercato sporvo. Lo sfru amento dell'immagine e la sua commercializzazione la si spiega con il fa o che il diri o non lo si deve guardare nella sua astrazione e nella sua buona forma, ma nel contesto del mercato il quale ha pressato affinché l’immagine o il nome di personaggi celebri potesse essere ogge o di sfru amento economico. Dall'esperienza nordamericana si è sviluppato un conce o evoluzione del diri o all'immagine, pico soltanto delle persone celebri, che si chiama "right of publicity" o diri o della promozione pubblicitaria. Le persone celebri non hanno soltanto un'immagine, hanno qualcosa in più: dato che l'immagine ha valore di mercato e la si può sfru are economicamente, nasce il diri o pico di questa azione; l'ordinamento giuridico in punto di fa o riconosce la possibilità per queste persone di sfru are economicamente le risultanze economiche del diri o all'immagine. Non è l'immagine in quanto tale, ma sono le potenzialità economiche correlate all'immagine. Il business legato all'immagine nasce nel mondo americano, così come il mondo del merchandising e sponsorizzazione. Da ciò, anche noi in Italia abbiamo riconosciuto la valenza dello sfru amento economico delle potenzialità correlate all'immagine delle persone celebri (le persone comuni non lo possono fare perché non c'è una giusficazione causale data dal fa o che il nome comune non ara nel mercato). ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE Altre situazioni giuridiche soggeve ave sono: potestà, facoltà, aspe ava, interesse legimo. Potestà: è la situazione giuridica soggeva a va che assegna a un sogge o il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse altrui. Il diri o soggevo dava il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse proprio, mentre la potestà è un potere che però non è libero, perché non si può decidere se agire o no per soddisfare il proprio interesse. L'interesse che si va a soddisfare con l'esercizio della potestà è altrui, non personale. Per questo movo, la potestà viene rappresentata come una sorta di potere/dovere perché si ha un potere e si agisce nei confron di altri per un interesse il quale tu avia è altrui, per questo lo si deve fare (l’interesse del diri o è altrui dunque lo si deve fare). Esempio: potestà genitoriale: i genitori hanno la potestà legale (che trova fonte nella legge) di agire in rappresentanza dei figli minori. Oggi si parla di responsabilità genitoriale (stesso conce o). Facoltà: essa è il contenuto del diri o soggevo. Per il fa o di avere un diri o soggevo, si ha la facoltà cioè la possibilità di svolgere alcuni comportamen. Esempio art 832 del codice civile: il proprietario ha diri o di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limi e con l'osservanza degli obblighi stabili dall'ordinamento giuridico. Il codice civile non de a una definizione di proprietà ma di proprietario. È significavo il fa o che il codice non de una nozione di proprietà, proprio perché non si guarda astra amente ma nel suo concreto esercizio. Non si guarda alla proprietà in astra o, ma si guarda a chi è il proprietario per capire cosa può fare il proprietario in quanto tale, in una dimensione praca, dinamica. Dalla definizione del codice civile, il proprietario ha la facoltà di godere e disporre; il diri o è diri o di proprietà, ma in quanto proprietario egli in concreto può godere e disporre: facoltà di godimento e di disposizione, la prima significa usare bene e trarne i fru, le u lità che il bene produce e disporne, quindi vendere il bene, costuire una garanzia, ecc. Questo è il coacervo di tu e le facoltà, perché oltre a queste in realtà non ce ne sono. Il diri o di proprietà condensa tu o ciò che un sogge o può fare dal punto di vista giuridico su un bene: facoltà di godere e di disporre. Aspe ava : essa è la situazione giuridica soggeva a va in cui si trova il sogge o che a ende di divenire tolare di un diri o soggevo, quindi non è la situazione in cui si trova un sogge o che non ha nulla, neppure la situazione in cui si trova colui che è tolare del diri o soggevo, ma è la situazione di chi a ende (a esa giuridicamente riconosciuta) di diventare tolare di un diri o soggevo. Ad esempio, il negozio so oposto a condizione la quale è un evento, futuro e incerto, da cui le par fanno dipendere gli e ffe di un contra o. Avere l'aspe ava signi fica avere il riconoscimento da parte del legislatore di facoltà (non di quella di disporre, che è del proprietario), come quella di poter chiedere che vengano compiuto i cosidde a c o n s e r v a vi urgen . L'aspe ava è quindi la situazione di chi non ha già il diri o ma ha una posizione tutelata nell'a esa di divenire tolare di quel diri o, ed è tutelata con la possibilità di compiere ques a . Interesse legimo : è la situazione giuridica soggeva a va di colui che può agire nei confron della pubblica amministrazione per la tutela di un proprio interesse laddove/ se e in quanto/ qualora la pubblica amministrazione abbia violato i doveri che conformano l’azione amministrava, cioè il dovere del buon andamento e dovere di imparzialità dell'azione amministrava. È una situazione giuridica che non assegna subito la possibilità di agire, perché è una posizione di potere che è definita indire a e immediata: indire a perché si può agire solo se e in quanto la pubblica amministrazione abbia violato i doveri che le si impongono, ma se l'azione amministrava è stata corre a e rispe osa delle regole di diri o, non si ha interesse legimo; è immediata perché non è che una volta che la pubblica amministrazione ha violato i doveri, tu possono agire, ma possono agire e quindi hanno interesse legimo soltanto coloro che si siano preven vamente qualifica in un dato rapporto con la pubblica amministrazione. Esempio del pubblico concorso per la carriera diplomaca: la pubblica amministrazione deve operare secondo le regole del buon andamento (deve essere rispe osa de tempi) e dell’imparzialità (non ci devono essere raccomandazioni, tu devono essere pos sullo stesso piano secondo il principio di meritocrazia). Se così non fosse, in caso di violazione del buon andamento e dell'imparzialità, chi fa domanda di concorso ha una posizione di interesse leso, dunque si ha l'interesse legimo ad agire contro la pubblica amministrazione; chi non ha fa o domanda di concorso, non ha interesse legimo perché non ha rapporto con la pubblica amministrazione. L'interesse che si fa valere per cui è violata la tutela non è quello di vincere il concorso ma di partecipare. Se la pubblica amministrazione è ino emperante nel rispe o del buon andamento, cioè il rispe o dei tempi che regolamentano l'azione amministrava, si ha interesse legimo e si potrà chiedere l'invalidamento della procedura, dell'a o ad esempio di espropriazione. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE Dal lato passivo del rapporto obbligatorio abbiamo il dovere, l’obbligo e la soggezione. Dovere: è la situazione giuridica soggeva passiva di chi subisce l’esercizio di un diri o assoluto, di chi deve astenersi dal ledere un diri o assoluto. Esso è il contraltare del diri o assoluto. Obbligo: è il contraltare del diri o relavo di credito. Esso è a capo di un debitore e quindi è la situazione giuridica soggeva passiva che impone al tolare di compiere un dato comportamento in vista del soddisfacimento del diri o di credito altrui (al fine di soddisfare il diri o di credito altrui). Dal lato avo vi è il creditore, tolare del diri o di credito; dal lato passivo vi è il debitore tolare dell'obbligo. Soggezione: è il contraltare del diri o relavo potesta vo ed è la situazione giuridica sogge va passiva in cui si trova colui la cui sfera giuridica venga modificata per effe o dell'esercizio di un diri o potestavo altrui, quindi non per e ffe o di una sua determinazione (soggezione è subire, non mi si chiede di fare qualcosa, non mi devo avare per soddisfare una pretesa altrui, ma subisco la modifica della mia sfera giuridica). Onere (diverso dal modus o onere sempre nel codice civile): è la situazione giuridica soggeva passiva di colui che deve tenere un dato comportamento ma in vista del soddisfacimento di un proprio interesse. Dunque si deve tenere un dato comportamento se si vuole soddisfare un proprio interesse. Ad esempio l'onere della prova: il codice civile impone che l'onere della prova gravi sull'a ore e si dice "chi vuol far valere in giudizio un diri o, deve provare i fa c h e n e costuiscono il fondamento". Se non si provano i fa in giudizio, non si avrà mai gius zia, non si vince la causa e si avrà una sentenza che non riconoscerà il proprio diri o anzi, riconoscerà che il diri o non si ha. Chi vuole andare in giudizio per affermare un proprio interesse ha un onere, dato che si deve tenere questo comportamento, si è obbliga a provare i fa a fondamento della propria pretesa. In parcolare, l'onere può essere una situazione giuridica sogge va o a va o passiva: l'onere è una situazione giuridica passiva perché è un dovere, un comportamento dovuto; è invece una situazione giuridica ava nel momento in cui si decide che la situazione è tale per cui deve soddisfare non un interesse proprio (in quel caso è passiva), ma uno altrui. Dove c'è la libertà, c'è la situazione dal lato avo (libertà di fare o no la situazione); al contrario, è passivo. L'onere lo si preferisce inquadrare tra le situazioni giuridiche soggeve ave perché quello che non ha tralasciato è la considerazione della libertà di un sogge o di decidere: se decide, ed è libero di farlo, di agire nel soddisfacimento del suo interesse, allora dovrà tenere quel comportamento. Bilanciamento: il diri o assoluto nel bilanciamento ha come contraltare il dovere generico di astensione; il diri o di credito ha come contraltare l'obbligo; il diri o potestavo invece la soggezione. LA CAPACITÀ LEGALE: CAPACITÀ GIURIDICA, CAPACITÀ DI AGIRE, INCAPACITÀ LEGALE ASSOLUTA E RELATIVA Sogge che diventano tolari e gli operatori delle situazioni giuridiche sogge ve. Quando parliamo di sogge di diri o bisogna fare una disnzione tra la persona fisica e l'ente o persona giuridica. La persona fisica è l’individuo e si chiama così perché esiste nel mondo fisico, della realtà fisica, quindi è ciascuno di noi, è il sogge o in carne ed ossa che vive nel mondo fisico ed è considerato dall'ordinamento giuridico un sogge o tolare rilevante per l'ordinamento giuridico. Si contrappone alla persona fisica, il conce o di persona giuridica che poi viene idenficato con un conce o un po' più specifico, ma in genere si dice persona giuridica quel sogge o che non esiste nel mondo fisico ma esiste solo nel mondo del diri o. Per quanto riguarda la persona fisica, la rilevanza che le dà il legislatore è so o il profilo della capacità: questo sogge o diventa rilevante dall'ordinamento giuridico in quanto dispone di una capacità, la quale è legale e si disngue in capacità giuridica e capacità di agire. CAPACITÀ LEGALE Capacità legale è la capacità riconosciuta dall'ordinamento giuridico e che è dichiarata secondo un sistema di pubblicità per cui è possibile per ciascuno dei consocia venire a conoscenza dello stato di capacità di un sogge o che vive in quel contesto. La capacità legale si disngue quindi in capacità giuridica e capacità di agire. CAPACITÀ GIURIDICA La capacità giuridica è l'idoneità ad essere tolari di situazioni giuridiche sogge ve ave o passive (quando il sogge o è idoneo e capace di esserne tolare si dice che ha capacità giuridica) La capacità di agire è invece l'idoneità a porre in essere, dire amente e senza mediazione di terzi sogge, a produ vi ed e ffe giuridici. Essa quindi si ha non quando si è tolare di situazioni giuridiche soggeve ma in quanto si può operare su queste situazioni, quindi si possono compiere a giuridici. La capacità giuridica la si acquista al momento della nascita: il sogge o, per il fa o stesso che è nato, acquista la capacità giuridica; non occorre che il sogge o viva ma occorre che sia nato, quindi anche se nasce ma subito dopo muore, il sogge o ha comunque acquistato la capacità giuridica. A che serve allora? È rilevante stabilire se il sogge o abbia acquistato o meno la capacità giuridica, dato che è diventato un sogge o di diri o. Per esempio: vicenda successoria in cui si istuisce erede un bambino che deve nascere. È rilevante se questo bambino nasce vivo o nasce morto, e ancorché nasca, muore anche dopo un secondo perché per il fa o stesso che lui è nato, ha acquistato quello che è il diri o ad acce are l'eredità. Quindi si stabilizza, nel mondo giuridico, come un sogge o in capo al quale vi era un diri o che poi si trasferirà dopo la morte a quelli che la legge idenfica come i suoi successori. Se invece il bambino nasce già morto non ha alcuna rilevanza e quindi la vicenda successoria bypasserà il sogge o. È importante la capacità giuridica in quanto tale, a prescindere poi dal fa o che questo sogge o potrà o non potrà essere agente. Secondo l'art 1 (libro primo tolo I): "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diri che la legge riconosce a favore del concepito sono subordina all'evento della nascita (si acquistano al momento della nascita)". Quindi il legislatore nel codice civile sta introducendo una nozione, quella di concepito: questa è una nozione del linguaggio comune, quindi colui che non è un sogge o nato in quanto ancora nel ventre materno. È dunque un sogge o che non ha capacità giuridica, perché essa si acquista al momento della nascita. Tu avia, il legislatore sta dicendo qualcosa di più, perché si va a cercare nel codice civile quali sono queste situazioni in cui il legislatore riconosce la possibilità che anche un concepito possa acquistare dei diri, e queste situazioni sono soltanto due e fanno parte di una materia specifica: l'acquisto per donazione e l'acquisto per successione. La donazione è un contra o in cui una parte, in spirito di liberalità, trasferisce un diri o o assume una obbligazione nei confron di un’altra (c'è una parte che si arricchisce senza sopportare alcun sacrificio e l'altra, volendo arricchire il sogge o, subisce un depauperamento del suo patrimonio). Se si vuole fare una donazione, e la fa il donante, si può operare non solo nei confron di un sogge o che sia nato, ma si può donare anche nei confron di un sogge o che sia solo concepito, quindi il contra o di donazione si può spulare anche a favore di un concepito, ad esempio un figlio ancora in grembo. SUCCESSIONE La successione è la vicenda della trasmissione "mors causa" e si ha sia per successione legi ma che per successione testamentaria. Se si vuole nominare un erede e non si vuole aspe are la nascita del sogge o (per movi come morte), si fa un testamento in cui si nomina erede il sogge o che ancora non è ancora nato come ad esempio un nipote. Oppure, se colui che fa testamento muore, il concepito è un sogge o che succede per legge ed è considerato un sogge o che può acquistare il diri o di acce are l'eredita. È quindi un sogge o che l'ordinamento giuridico prende in considerazione, ma in realtà i diri e ffevamente poi li acquista solo al momento della nascita. Questa è la situazione giuridica soggeva dell'aspe ava, enucleata in capo a un concepito; in realtà è un'aspe ava di diri o (concepito che acquista diri o al momento della nascita). Anche qui però poi si scoprono posizioni che potrebbero avere conseguenze sul piano bioeco, cioè in quelle dimensioni dove l'analisi pre amente giuridica scontra poi le complicazioni di ordine medico o morale, religioso. Quando si parla di un concepito infa, è immediato l'aggancio alla problema ca della legge sull'aborto (legge dell'interruzione volontaria di gravidanza in determinate condizioni: fino a quando il feto ha i cd tre mesi, non viene considerato omicidio, poi lo diventa ma sarebbe anche consenta l'interruzione se si a esta che la consecuzione della gravidanza crea gravi problemi alla salute della donna). Quando il legislatore dice, nella norma del codice civile, che il concepito ha i tolari diri , noi li qualifichiamo in aspe ava ma c'è invece chi dice che in realtà egli è riconosciuto come un sogge o di diri o: il legislatore sta prendendo in considerazione un'entà, che ancora non esiste nel mondo fisico (al di fuori del ventre materno), e lo sta prendendo in considerazione come un sogge o di diri o. Il legislatore non sta ponendo un momento temporale così come nella legge sull'aborto, perché il legislatore parla di concepito e il concepimento è tale dal primo amo in cui c'è la separazione della prima cellula e lo sviluppo embrionale con le prime due cellule (è da questo momento che il cuore si ava e il concepimento è avvenuto). Questa è una problema ca di ordine bioeco perché ci si chiede se il concepito sia già sogge o di diri o oppure no ed è un sogge o in aspe ava di diri o. È un modo di rapportarsi a una vicenda in cui anche il condizionamento, secondo le proprie convinzioni religiose o morali o soggeve, personali, ha una posizione, perché dipende dal modo di intendere anche quella vita come una soggevità giuridica, come un sogge o di diri o che ha una sua autonoma considerazione. Tu o ciò ha delle defluenze giuridiche: poniamo che il bambino sia stato concepito da una coppia, dopo di ché il padre muore investo: azione per il risarcimento del fallo, quindi la madre agisce nei confron dell'inves tore, per essere risarcita del danno. Questo risarcimento non è fa o pensando alla vima, ma la moglie agirà per quello che il danno che lei pasce e non è solo danno patrimoniale (reddito familiare che viene a mancare) ma anche una componente di danno che colpisce la persona, la sua afflizione e infelicità. Il bambino ancora non nato merita il risarcimento? Se fosse nato, sarebbe un sogge o di diri o che ha la capacità giuridica e quindi il giudice non avrebbe nessuna remora a riconoscere anche un'autonoma voce di danno in capo a un nato (danno del bambino che non ha padre). Se il bambino non fosse ancora nato, chi riene che ci sia semplicemente un'aspe ava di diri o, crede che non avrà diri o al risarcimento, il giudice non riconoscerà un'autonoma voce di danno in capo al bambino. Poi ovviamente è il genitore che agisce come rappresentante legale del bambino. Se invece ci sposamo nella considerazione che il legislatore ha voluto riconoscere una sogge vità giuridica condizionata, cioè subordinata all'evento risoluvo della nascita, allora si prende in considerazione quel concepito come un sogge o di diri o a tu gli e ffe, quindi in questo caso il giudice perverrà a un riconoscimento di un'autonoma voce di danno in capo al bambino in quanto tale, a prescindere dal fa o che l'invesmento sia avvenuto prima o dopo la nascita. Il legislatore prevede altresì che il donante possa beneficiare pure colui che non è neanche concepito, il "nascituro non concepito", un'idea astra a di figlio che qualcuno può avere. Il donante o il testatore può anche assegnare la sua aribuzione a tolo gratuito/donazione a favore del figlio futuro di una determinata persona, che lui idenfica, purché sia vivente al momento della donazione o del testamento. In tal caso ad esempio il testatore o donatore fa donazione o testamento a favore del figlio del proprio figlio, cioè il proprio nipote. È un'idea astra a che si può fare e anche questa volta il legislatore dice che l'acquisto del diri o è comunque subordinato all'evento della nascita (ci deve essere prima l'evento del concepimento e poi l'evento della nascita). NASCITURO NON CONCEPITO La differenza come ampiezza di riconoscimento di questa sorta di capacità giuridica ancipata del concepito o del nascituro non concepito: il concepito può acquistare per donazione o per successione sia legima che testamentaria, quindi sia perché c'è un sogge o che si chiama testatore che con un a o negoziale lo idenfica come suo erede o donatore, oppure perché la legge, in mancanza del testamento, dispone chi sono i sogge che solitamente si trovano nella cerchia dei familiari più stre. I successori per legge sono, in una sorta di gerarchia, sono il coniuge e i figli, poi gli ascenden, fratelli, sorelle e discenden , i paren in linea collaterale fino al sesto grado (cugini di secondo grado o figlio del cugino). Invece, il nascituro non concepito, per ovvia ragione logica, può soltanto ricevere per donazione o per successione testamentaria, ma non per successione legima perché dato che non esiste, evidentemente se non c'è qualcuno che idenfica il potenziale o futuro genitore, non si può sapere chi è questo figlio e di chi può essere. È anche per questo che il potenziale futuro genitore deve essere vivente al tempo in cui la disposizione, per donazione o per testamento, viene realizzata. La capacità di agire si acquista al momento del raggiungimento della maggiore età, il quale raggiungimento, per il nostro ordinamento giuridico auale, corrisponde al compimento del dicio esimo anno di età. Non è corre o dire che la capacità di agire si acquista alla maggiore età perché essa potrebbe anche essere riferita a un'età diversa (es: 21 anni tanto tempo fa). IPOTESI DI INCAPACITÀ LEGALE Il sogge o che non è capace di agire è il minore di età, ovvero colui che non ha compiuto 18 anni: al compimento di questo compleanno, per lo stato si ha una capacità di agire che prima non si aveva, e quindi un giorno prima si è incapaci assolu e non si può compiere alcun a o giuridicamente rilevante, che abbia efficacia giuridica, mentre il giorno dopo si è pienamente capaci e si possono compiere tu gli a . Questa è la prima ipotesi di incapacità legale. Quando si parla di "tu gli a " o "alcun a o" ci riferiamo a una disnzione che non esiste nel codice civile come definizione ma che ricaviamo conceualmente da alcuni elemen , dis nzione tra cosidde a di ordinaria amministrazione e a di straordinaria amministrazione : - l'a o di ordinaria amministrazione è il cosidde o a o della vita quodiana, quell'a o che non incide significa vamente sul capitale, non crea un depauperamento o una par colare arricchimento del capitale, del proprio patrimonio, ma sono gli a di vita quodiana (andare al bar, comprare giornale ecc.); - l'a o di straordinaria amministrazione è l'a o che invece incide significavamente sul proprio capitale e patrimonio, determinando ad esempio l'entrata di un bene immobile che si compra o la fuoriuscita di un capitale rilevante (anche mutuo e ipoteca sono a che dal punto di vista economico, sono di straordinaria amministrazione perché parcolarmente significavi). Tradizionalmente, per disnguere un a o di ordinaria amministrazione da un a o di straordinaria amministrazione diciamo che il primo incide sulle rendite del patrimonio, non sul capitale mentre il secondo incide sul capitale. Questa è la prima importante cesura: il minore, il giorno prima del suo dicio esimo compleanno, non compirà alcun a o mentre il maggiore di età può compiere tu g l i a (ordinaria e straordinaria amministrazione). INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE In realtà, anche prima dei 18 anni, gli a sono giuridicamente vincolan : è vero che l'ordinamento giuridico dice formalmente che la capacità si acquista alla maggiore età e quindi al compimento dei dicio o anni, ma guarda anche a quella che chiamiamo capacità di intendere e di volere, cioè una capacità di fa o e in concreto, non astra a, di comprendere il significato dell'a o che si va a compiere. Questo ha una sua rilevanza perché in realtà questo non fa ancipare la capacità dato che per l’ordinamento si rimane sempre incapaci, tu avia in quel momento per l'ordinamento giuridico si sta agendo in rappresentanza di un sogge o capace che sarebbe il genitore di un minore. Altre due ipotesi di incapacità sono: l'interdizione legale e interdizione giudiziale e questa è la cosidde a incapacità assoluta. Per l'ordinamento giuridico quindi, il minore di età, l'interde o legale e l'interde o giudiziale sono sogge che non hanno alcuna capacità e non possono compiere né a di ordinaria né di straordinaria amministrazione. INTERDIZIONE L'interdizione è uno strumento ablavo della capacità di agire che l'ordinamento giuridico appronta nei casi gravi in cui ci sia una grave infermità mentale, non fisica, infermità talmente grave da rendere questo sogge o totalmente incapace di provvedere da sé ai propri interessi. È uno strumento limite, serio, strumento che l'ordinamento giuridico ha riconosciuto ma per la tutela dell'interdicendo e non deve essere uno strumento punivo. È uno strumento di tutela per l'infermo mentale perché se si è così gravemente incapaci di provvedere ai propri interessi, si necessita di qualcuno che si sostuisca al sogge o in quelli che sono innanzitu o la tutela della sfera patrimoniale e la cura della propria persona, perché si tra a di un sogge o completamente incapace di intelle o. Con l'interdizione si fa un procedimento chiamato "di volontaria giurisdizione", procedimento di fronte al giudice, ma non è un procedimento di giurisdizione ordinaria perché non c'è un contenzioso, una lite tra due sogge; c'è invece la necessità che il giudice, in quanto sogge o garante anche di diri dei più deboli, a raverso un impulso che dà o lo stesso stato a raverso il pubblico ministero, o araverso i paren d e l s o g g e o che si deve interdire, valuta con una consulenza/perizia medico-legale, se sussistono le ragioni per farsi luogo l'interdizione e se sussistono pronuncia sentenza che ha l'effe o ablavo della capacità di agire. L'interde o è un "fantasma vivente". La dorina più sensibile alle istanze dei sogge deboli ha voluto che venisse ridimensionata in confini sempre più rido, spingendo per il riconoscimento di un is tuto nuovo che ha trovato ora riconoscimento legislavo e collocazione nel codice civile che si chiama amministrazione di sostegno. Fino a qualche anno fa l'interdizione diventava lo strumento percorribile anche nelle ipotesi in cui in realtà questa finiva di essere strumento di protezione e diveniva strumento punivo. La persona
Questa è solo un’anteprima: 33 pagine mostrate su 169 totali. Registrati e scarica gratis il documento.
Per approfondire questo argomento:
Altri appunti correlati:
Forse potrebbe interessarti:
Diritto privato comparato
PAROLE CHIAVE:
common lawdiritto privato
diritto comunitario
Legge
anatocismo
usucapione
civil law
comodato