Gli appunti (a.a. 2016/2017) trattano i concetti basilari e le principali istituzioni di diritto privato.
Alcuni argomenti trattati:
• Fonti del Diritto Privato
• Fonti del Diritto Comunitario
• La legge e l'interpretazione della legge
• Autori dell’interpretazione
• Civil Law e Common Law
• Situazioni giuridiche soggettive attive e passive (categoria di genere)
• Capacità Legale: capacità giuridica, capacità di agire, incapacità legale assoluta e relativa
• Ipotesi di incapacità legale
• Incapacità di intendere e volere
• Interdizione
• Differenza tra Tutore e Curatore
• Riabilitazione
• Inabilitazione
• Buona fede e mala fede
• Autonomia patrimoniale perfetta
• Conflitto di interessi
• Rappresentanza
• Principio di conservazione del contratto
• Oggetto del rapporto giuridico
• Universalità di mobili
• Vendita di cosa futura
• Comodato
• Limiti della proprietà
• Possesso e proprietà
• Azioni a tutela del possesso
• Usucapione
• Prescrizione
• Obbligazione
• Favor Debitoris
• Anatocismo
• Novazione
• Scissione del credito
• Surrogazione [...]
Istituzioni di Diritto
Privato
Appunti di Federica Palmigiano
Università: Università degli Studi di Palermo
Facoltà: Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze Politiche
Esame di Istituzioni di Diritto Privato
Docente: Prof. Santoro
Anno Accademico 2016/2017ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
INTRODUZIONE
Dal punto di vista metodologico, il diri o privato è molto distante dal diri o pubblico (materia
discorsiva); il diri o privato è molto più vicino alla matema ca che non alla le eratura italiana,
quindi per quanto riguarda la metodologia, essa è un'analisi logica.
Nel diri o privato si procede secondo un ve ore che parte da una definizione, poi segue una linea
orizzontale senza mai tornare indietro.
Bisogna ado are un metodo di studio per cui di fronte a ogni is tuto si deve par re dalla
definizione, ossia inserire tu gli elemen che compongono la fa specie senza trascurarne alcuno
e senza ripeterne nessuno; bisogna quindi estrapolare sinte camente un conce o che contenga
tu ques elemen per poi approfondirli. Dopo la de finizione dell’is tuto si dovrà tra are il suo
contenuto e la sua disciplina, per poi passare a fare collegamen con degli is tu similari.
Il diri o privato vuole una sua terminologia giuridica
Il diri o privato tra a la vita di ogni giorno, la vita che ciascuno di noi svolge s pulando dei
contra . Altra cara eris ca è il rigore metodologico molto forte.
Il diri o privato è la regolamentazione dei rappor tra sogge priva . La società esiste come
en tà a prescindere dalla persona, dai sogge che la compongono.
Vi sono poi i diri fondamentali che hanno una valenza più importante, come diri o della
personalità, patrimoniale, reale per poi passare alle obbligazioni e al contra o, fino alla
responsabilità civile.
Il diri o privato è dinamico, non sta co; nel diri o non vi è certezza: il principio della certezza del
diri o è una creazione do rinale che non ha nessun fondamento. Certo c'è la norma giuridica
vincolante, ma in base a come viene applicata secondo un processo di interpretazione, essa
dipende dalla sensibilità di colui che applica la legge, e costui è il giudice in un'aula di tribunale, ma
siamo anche noi, studiosi del diri o, ad interpretarla. Fare diri o non significa prendere una norma
e ripeterla in modo pedissequo, che vale per sempre e per tu allo stesso modo: vale in un dato
momento storico perché cambiano le condizioni sociali, cambiano le convinzioni sociali e quindi
una norma scri a molto tempo fa aveva un senso a quell'epoca e oggi non va più. La norma è
sempre la stessa ma nella sua applicazione concreta non lo è, quindi la norma non è la stessa. La
norma, infa , non vale secondo una scri urazione le erale ma vale a seconda della sensibilità del
luogo e del tempo in cui viene applicata. Il diri o è, per questo, un processo dinamico: dal la no
"directum" significa trovare una via dri a in mezzo a possibili linee e stru ure. Con il diri o quindi
troviamo la regola giusta, diri a in mezzo a tante vie che invece porterebbero a soluzioni inique.
LE FONTI
Quando parliamo delle fon del diri o privato ci riferiamo agli a o ai fa da cui ha origine la
norma giuridica.
Il termine fonte evoca la sorgente, e nel caso del diri o è un a o o un fa o da cui poi si origina la
norma giuridica.
Quando parliamo delle fon dobbiamo introdurre il principio della gerarchia delle fon : le fon del
diri o non stanno tu e sullo stesso piano, non hanno tu e la stessa forza cogente. Ce ne sono
alcune che hanno una forza maggiore rispe o ad altre e vuol dire che alcune sono capaci di
derogare rispe o alle altre. Pertanto, le norme si ordinano gerarchicamente, dalla fonte di rilievo
maggiore alla fonte di rilievo minore.
Il codice civile, nostro strumento di lavoro fondamentale, elenca le fon del diri o secondo una
logica priva s ca. L’art 1 delle Preleggi del Codice Civile, infa , tralascia di considerare
l’ordinamento sovranazionale, ma si occupa immediatamente delle norme che dirigono il rapporto
priva s co all'interno dell’ordinamento dello Stato.
ARTICOLO UNO
Art. 1: sono fon del diri o le leggi e i regolamen (le norme corpora ve: elemento espunto in
seguito alla caduta del regime fascista), e gli usi.
Tu avia, sappiamo che l'Italia è uno Stato membro, un ordinamento sovranazionale europeo e
quindi noi abbiamo un'incidenza di fon di derivazione comunitaria che diventano anche materie
nei rappor p r i v a s ci. Dunque si ha l'ordinamento sovranazionale con le fon d e l d i r i o
comunitario (regolamen e dire ve) e poi si ha l'ordinamento nazionale.
Rapporto tra le fon dell'ordinamento sovranazionale e nazionale: esse non sono gerarchicamente
sovraordinate ma, dal punto di vista territoriale, hanno un'incidenza diversa perché vengono calate
da un ordinamento altro rispe o al Parlamento italiano.
Tra le fon dell'ordinamento nazionale, l'art 1 cita la legge, ma sappiamo che dietro la locuzione
"legge" ci stanno fon diverse e con una diversa valenza, come la legge cos tuzionale, la legge
ordinaria e gli a aven forza di legge (decreto legge e decreto legisla vo).
Nel diri o privato si guarda la legge, come si interpreta una forma di legge a raverso il codice
civile, strumento principe. Il Codice Civile è una legge (non sono tante leggi ma è una grossa legge),
che ha la valenza di aver codificato il sistema del diri o privato. Successivamente ci sono delle leggi
ad hoc, sussidi o le materie che invece sono leggi speciali.
Dopo la legge si hanno i regolamen , e successivamente si hanno gli usi o le consuetudini: è la
stessa cosa ma si tra a di un modo diverso di indicare la stessa fonte. Parlare di uso è un po'
ridu vo, anche perché la consuetudine ha perso la sua originaria valenza come fon primarie,
tant'è che è una fonte so o-ordinaria (all'ul mo gradino della gerarchia delle fon ) e quindi è stata
anche declassata nella terminologia con il nome di uso.
Le fon sovranazionali
FONTI UE
Le fon del diri o comunitario, tolto il tra ato (un testo fondamentale che de a i rappor tra
ordinamen ) sono le dire ve e i regolamen . Esse hanno una diversa e fficacia: si fa più uso delle
dire ve nel diri o europeo.
Il regolamento è quella norma legisla va che ha un’e fficacia dire a "ver cale": il regolamento ha
efficacia immediata nei confron d e i c i adini degli Sta membri dell'Ue. Se ad esempio il
Parlamento europeo emana un regolamento, esso è immediatamente vincolante nei confron di
tu i ci adini degli sta membri, al pari di una legge del singolo Stato membro.
Le dire ve, invece, hanno un’e fficacia "orizzontale" e immediata: esse non vincolano, una volta
emanate, i singoli ci adini degli Sta membri ma sono vincolan per gli Sta a ffinché gli Sta
appunto le recepiscano. Una volta recepite a raverso una propria norma di legge, esse diventano
vincolan per i ci adini degli Sta membri. Per questo e fficacia orizzontale, perché tocca gli Sta
ma fin quando una dire va non viene recepita all'interno dello Stato membro, essa non ha
efficacia, quindi non è applicabile e non è diri o vivente all'interno dello Stato membro. Questa è
la regola, tu avia essa sopporta le eccezioni. Ad un certo punto, infa , sono na dei casi che
riguardavano la norma va in materia del lavoro no urno femminile: in Francia c’era una norma va
che vietava il lavoro no urno femminile; era una norma che nasceva da un'epoca storica dove si
voleva tutelare il lavoro svolto da fasce più deboli della popolazione e quindi era una norma che
nasceva da un'istanza prote va nei confron della lavoratrice al fine che il datore di lavoro non
des nasse a un lavoro no urno la donna o comunque un lavoro che escludesse la donna dal
nucleo familiare in cui normalmente la donna è collocata.
In una evoluzione/affermazione dei costumi, della piena parità dei diri nel lavoro tra uomo e
donna, ad un certo punto questa norma ha cessato di esplicare una efficacia di tutela e di favore
nei confron della lavoratrice ed è diventata una norma "discriminatrice" perché se la donna
invece ha interessa a lavorare di no e, si trovava una legge che glielo impediva.
Interviene allora il Parlamento europeo con una dire va che vieta il divieto del lavoro no urno
per le donne: nell'affermazione della piena equiparazione dei diri sul piano del lavoro tra uomo e
donna deve cadere pure il divieto di des nazione delle donne al lavoro no urno. Tu avia questa
dire va non viene ancora a uata dal parlamento francese: la donna si trova a lavorare di no e e
chiede di avere pagato lo straordinario ma il datore di lavoro non lo paga. Lei fa causa, vige il
divieto di adibizione al lavoro no urno di una donna. Cosa decide il giudice? Deve dare ragione alla
donna o al datore di lavoro secondo il diri o vigente all'epoca francese? Il giudice si trova a dover
decidere contro l'interesse della donna, perché la sua è una prestazione "contra legem", che non
può vincolare, quindi una prestazione che non dà diri alla donna nei confron del datore di
lavoro. C'è però la dire va che era stata emanata dal parlamento, ed esso va a favore della donna,
la quale ha dunque diri o alla contro-prestazione.
Secondo la definizione formale, la dire va non è applicabile nei rappor tra sogge perché non è
stata a uata in quanto lo Stato è inadempiente: la dire va infa è vincolante ma nei confron
degli Sta e se lo Stato membro è in ritardo nell'a uazione della dire va, allora bisogna tenerne
conto. Si è avuto quindi l'orientamento, poi confermato da altre sentenze, secondo cui se la
dire va ha un contenuto preciso che non necessita di una esplicitazione da parte del legislatore di
uno Stato membro, in quanto precisa e concordante, e si ha una pretesa nei confron della
pubblica amministrazione, allora il giudice nazionale dello Stato membro può applicare la dire va
ancorché essa non sia ancora stata trado a in una norma di legge nazionale.
Ciò tu avia vale nei confron di quelle dire ve precise che non necessitano di una esplicitazione
da parte del legislatore nazionale e in una causa contro la pubblica amministrazione, in quanto si
parte proprio dal presupposto che se si ha una pretesa nei confron dello Stato e questa pretesa
sarebbe riconosciuta ove la dire va fosse stata già approvata, se lo Stato non l'ha ancora a uata
perché inadempiente, si approfi